2 luglio 2010
Chiarimenti su patente e rimorchi leggeri
Sembra incredibile ma ancora oggi esistono alcuni soggetti, preposti al controllo della circolazione, che non sono a conoscenza della normativa sulla patente riferita ai rimorchi leggeri come i trailer per trasporto cavalli.
I rimorchi leggeri, cioè quelli aventi massa complessiva inferiore a 750 kg, godono di particolari vantaggi dal punto di vista della circolazione. Infatti, in alcuni casi, consentono di utilizzare una patente di categoria inferiore a quello che si penserebbe necessario. La trattazione che segue non è valida soltanto per gli elevatori per traslochi ma per un'ampia varietà di veicoli caratterizzati dall'essere costituiti da un rimorchio leggero. Vediamo nel dettaglio cosa dice l'articolo 116 del Codice della Strada a proposito delle categorie di patente di guida:
• Patente di categoria B: Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t
• Patente di categoria C: Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D.
L'interpretazione errata relativa alla patente B nacque, presumibilmente, dall'inesatta lettura della parola "ovvero" che nella lingua italiana ha il significato di "oppure". Infatti, se sostituissimo alla parola "ovvero" l'errato sinonimo di "cioè", otterremmo una interpretazione della legge che ci indurrebbe a pensare che con la patente B non esiste l'eccezione del rimorchio leggero e che occorra sempre fare la somma delle due masse complessive a pieno carico, verificando che la massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli non sia superiore a 35 quintali: nulla di più sbagliato. Se sostituiamo la parola "oppure" correttamente, otteniamo la seguente dicitura:
• Patente di categoria B: ...autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero OPPURE un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t
Questa dicitura è ora sufficientemente chiara e afferma che con la patente B è possibile guidare un autoveicolo di massa complessiva fino a 3,5 t al quale è agganciato un rimorchio leggero OPPURE (cioè, se il rimorchio non è leggero perché supera i 750 kg), è possibile trainare un rimorchio il cui peso non superi la massa a vuoto del veicolo trainante e tale che la somma delle due masse complessive (veicolo + rimorchio) non superi i 35 quintali.
Per quanto riguarda la patente di categoria C, il discorso è più chiaro: possiamo guidare gli autoveicoli di massa complessiva superiore a 35 quintali, eccetto quelli per i quali è necessaria la patente D, anche se agganciamo un rimorchio leggero.
Per fugare ogni dubbio residuo, il 25 maggio del 1994 il Ministero dei Trasporti emanò una circolare chiarificatoria sull'argomento della quale riportiamo il testo:
MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 46 -
Prot. n. 4494/4630
Roma, 25 maggio 1994
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di Catg. B.
A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:
L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:
"La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:
omissis
B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.".
Omissis
La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).
Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione.
Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t.
Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.
IL DIRETTORE DI DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore
Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994
N.B. Esempi:
a. Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioè con massa inferiore a 750 Kg);
b. Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è classificato rimorchio leggero (750 Kg);
c. Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg pertanto non supera le 3,5 t;
d. Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 3000 Kg, pertanto non supera le 3,5 t.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore
Informazioni sulla normativa comunitaria sul trasporto cavalli
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